motivi manifestamente infondati, ovvero evincibili dalla mera lettura del ricorso, come per es. la violazione di un termine ordinatorio; L’attuale formulazione del motivo in esame deriva dall’intervento della L. n. 134/2012, che ha rimosso il precedente riferimento alla censura della motivazione contraddittoria od insufficiente. Ne deriva che il sindacato https://raymondelmnq.ezblogz.com/61315606/se-rumorea-zumbido-en-ricorso-in-cassazione